Accanto a regolamentazioni specifiche per prodotti come carne, olio, miele, vino, in Italia i prodotti per i quali è obbligatorio riportare in etichetta l’origine dell’ingrediente principale sono pasta, riso, pomodoro, latte e derivati. Dal 1° aprile, tuttavia, con l’entrata in vigore del Regolamento esecutivo (UE) n. 775/2018, l’obbligo dell’indicazione di origine dell’ingrediente principale sarà esteso a livello europeo a tutti i prodotti, nei casi in cui l’omissione possa trarre in inganno il consumatore.
In particolare, il nuovo regolamento reca le modalità di applicazione dell’art. 26, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1169/2011 e nasce con l’esigenza di prevenire informazioni ingannevoli, introducendo l’obbligo di riportare l’origine dell’ingrediente primario qualora in etichetta vi siano dei riferimenti, anche puramente evocativi, in merito al paese di origine o al luogo di provenienza «attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche» e qualora queste non corrispondano alla provenienza dell’ingrediente primario.
Con “ingrediente primario”, secondo il Reg. 1169/2011, si intende “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”: a livello pratico, una confezione di biscotti che si dichiara “made in Italy” ma la cui farina, ingrediente primario, sia francese, dovrà riportare in etichetta la zona geografica di provenienza della farina. Tale indicazione potrà riportare il paese o il luogo di origine, con riferimento alla zona geografica, oppure la dicitura “non proviene/non provengono da paese d’origine/luogo di provenienza dell’alimento”, senza precisazioni ulteriori (1).
Il Reg. (UE) n. 775/2018 si applicherà a tutti gli alimenti, ma i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima della sua data di applicazione potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Restano esclusi i prodotti con indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti UE (come DOP, IGP, STG) o a norma di accordi internazionali e i prodotti i cui marchi registrati rechino essi stessi indicazioni sull’origine (1).
Il Regolamento è un passo avanti in termini di trasparenza, ma è poco chiaro come si integrerà con altri decreti attualmente in vigore in Italia validi per esempio per pasta, riso, pomodoro, latte e derivati, che prevedono ad oggi l’indicazione dell’origine in qualsiasi caso, non solo quando l’etichetta possa essere fuorviante .
RETTIFICA: in data 30 marzo 2020, è stata emanata una proroga dei Decreti del 26/7/17, su riso e pasta di semola, e del Decreto del 16/11/17 sui derivati del pomodoro, fino al 31 dicembre 2021. In particolare, il Decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia continuino a riportare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura. Per il riso, il provvedimento prevede che in etichetta siano indicati il Paese di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento. Infine, le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare a riportare in etichetta il Paese di coltivazione e quello di trasformazione del pomodoro (2).